La Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione che punta a richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo all’interno degli ecosistemi decentralizzati dedicati a finanza e cripto-attività. Il documento mira a sottolineare i rischi dell’utilizzo di una gamma di strumenti (specialmente le Distributed Ledger Technologies, Dlt) che sta conoscendo una sempre maggiore diffusione sul mercato, evidenziando anche una serie di raccomandazioni per mitigarne i possibili effetti negativi.

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I benefici e i rischi delle cripto-attività

In particolare, nota la Banca d’Italia, la stabilità del sistema finanziario potrebbe essere compromessa “a causa dell’interdipendenza dei soggetti che vi partecipano, regolamentati e non, nonché della mancanza di controlli e strumenti che possono limitare gli effetti di eventi sfavorevoli. Il mondo delle cripto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato. Sono in corso a livello internazionale ed europeo i lavori per disegnare un nuovo insieme di regole e di controlli per questi prodotti e per i relativi “ecosistemi” ma la loro entrata a regime richiederà ancora tempo”.

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La Banca d’Italia è dunque “interessata alle cripto-attività nell’esercizio di sue molteplici funzioni: di controllo prudenziale sugli intermediari vigilati; di sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; di salvaguardia della stabilità monetaria e finanziaria; di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; di tutela della clientela”.

In linea di principio, “le Dlt possono recare benefici per gli utilizzatori, connessi con miglioramenti dell’efficienza nell’offerta di servizi finanziari, ampliamento degli orari di operatività dei sistemi, riduzione dei costi e dei tempi per le transazioni transfrontaliere, accrescimento della velocità nei trasferimenti di attività finanziarie e avanzamento della frontiera tecnologica, anche grazie a un rafforzamento della concorrenza”, ma affinché ciò avvenga queste soluzioni “devono avere le caratteristiche delle tecnologie più mature”, ovvero essere affidabili nella continuità del servizio e, in generale, resilienti agli attacchi informatici, scalabili, efficienti dal punto di vista economico e ambientale, con infine una governance robusta e identificabile.

Lo scenario normativo e il riferimento del MiCar

Sul piano regolatorio, la Banca d’Italia sottolinea come l’approvazione del regolamento Markets in Crypto-assets Regulation (MiCar) contribuirà a ridurre l’incertezza normativa e favorirà uno sviluppo ordinato del mercato delle cripto-attività, pur non affrontando tutte le diverse componenti degli ecosistemi di cripto-attività e della loro applicazione nella finanza decentralizzata. Per esempio, con riferimento all’ambito oggettivo sono escluse da MiCar, allo stato del negoziato in corso presso le istituzioni Ue, le cripto-attività uniche e non fungibili (Non fungible tokens o Ndt), come le opere della digital art. Dal punto di vista soggettivo, il regolamento introduce poi norme applicabili a entità chiaramente identificabili, che non esauriscono il novero dei soggetti coinvolti nei sistemi di finanza decentralizzata. Non saranno pertanto disciplinati i programmatori (di smart contracts) e i titolari di token di governance delle cosiddette “Decentralised Autonomous Organization” (Dao); resteranno fuori dall’ambito applicativo anche i cosiddetti unhosted wallets, software che abilitano allo scambio peer-to-peer tra indirizzi su Dlt. Titto ciò motiva l’esigenza che le Autorità…

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