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TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA.

Legge 22 Aprile 1941 n. 633 (G.U. n. 166 del 16 luglio 1941), estratto dall’ articolo 1: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ ingegno di carattere creativo …, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”.
Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall’ ingegno creativo è protetto dai Diritti d’Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti innovative, etc è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
Legge citata, estratto dall’ articolo 3: “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine … artistico, … sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.”.
Questa legge è piuttosto importante nell’ ambito della parodia. Si indica che un’ opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d’autore già esistenti.
Legge citata estratto dall’ articolo 4: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’ opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’ opera stessa, quali … le trasformazioni da una in altra forma artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’ opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”.
In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite advertisement un’ opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d’autore già esistenti.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001( GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall’ articolo 5: “Sono esentati dal diritto gli atti di riproduzione privi di rilievo economico proprio che sono … parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico , in particolare al paragrafo 3 lettera K “quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche.”.
Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un’ opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d’autore già esistenti.
Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: “A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un’ opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non richiede il consenso da parte del titolare del diritto di utilizzazione economica. L’opera pertanto sarà imputabile solo al parodista e giammai, neanche in parte, all’ autore dell’ opera parodiata.”.
Articolo 21 della Costituzione Italiana, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. E’ dunque assicurato il diritto “di satira come diritto fondamentale costituzionale”. Questo articolo sancisce la libertà di creare parodie e di esprimersi.

LOL.
XD.

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